Area geografica: Regionale
Regione: Piemonte
Soggetto gestore/attuatore: PR FESR della Regione Piemonte
Tipo di imprese a cui è destinato: PMI, Micro Impresa, Grande Impresa
Tipo di contributo: L’agevolazione è costituita da un finanziamento agevolato e da una quota di sovvenzione a fondo perduto
Dotazione finanziaria: La dotazione finanziaria complessiva per entrambe le azioni ammonta a € 91.800.000 così suddivisa:
Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese: € 68.000.000;
Azione II.2ii.2 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese: € 23.800.000.
Contributo massimo: può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento.
Nel caso di Micro e Piccole Imprese:
· finanziamento pari almeno al 70% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
· contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 30% del valore del progetto in termini di spese ammissibili.
Le percentuali per le imprese la cui sede destinataria dell’investimento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette “aree 107.3.c”20 sono le seguenti:
· finanziamento pari almeno al 65% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
· contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 35% del valore del progetto in termini di costi ammissibili
Nel caso di Medie Imprese:
· finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
· contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.
Le percentuali per le imprese la cui sede destinataria dell’investimento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette “aree 107.3.c”21 sono le seguenti:
· finanziamento pari almeno al 75% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
· contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 25% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.
Nel caso di Grandi Imprese (GI):
· finanziamento pari almeno al 90% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
· contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 10% del valore del progetto in termini di costi ammissibili
Le percentuali per le imprese la cui sede destinataria dell’investimento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette “aree 107.3.c”22 sono le seguenti:
· finanziamento pari almeno al 85% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
· contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 15% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.
La quantificazione dell’aiuto concedibile al destinatario finale è operata all’atto della concessione da Finpiemonte:
● per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso “l’Equivalente Sovvenzione Lordo”23 (ESL), che esprime il valore dell’aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato;
● per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l’importo concesso.
L’ESL ricavato per il finanziamento sommato al contributo a fondo perduto determina il valore dell’aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.
Data/Periodo di apertura bando: dal 30 marzo 2023 fino alle ore 12:00 del 29 settembre 2023
Interventi ammissibili:
L’Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese (di seguito “Efficientamento”) prevede cinque linee di intervento:
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE (Reg. 651/2014 art.40);
b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell’energia (Reg. 651/2014 art.38);
c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art.38) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;
d) installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento (Reg. 651/2014 art.38);
e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l’eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg. 651/2014 art.38).
L’Azione II.2.ii.2 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili (di seguito “Rinnovabili”) prevede cinque linee di intervento:
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili;
b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia idraulica e solare-fotovoltaica;
c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa;
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile;
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta di media e piccola taglia.
Gli interventi sono finalizzati all’autoconsumo dell’energia prodotta e possono comprendere sistemi di accumulo/stoccaggio di media e piccola taglia.
Spese ammissibili: Per ogni Azione, sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:
a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo;
c) opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento e/o interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l’eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione e/o eventuali opere necessarie alla “resa a prova di clima” delle opere finanziate; le opere edili nel caso della Azione II.2.i.2 – Intervento a) e Azione II.2.ii.2 – Intervento a), gli interventi di messa in sicurezza e quelli a garanzia dell’immunizzazione degli effetti del clima, sono ammissibili complessivamente nei limiti del 20% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b); sono fatti salvi gli interventi di cui alla Azione II.2.i.2 – Intervento c);
d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione (sostenute dopo il 07/10/202219), direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, Certificazione degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: STA = Inv*[(30-4*LOG(Inv))/100], dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell’intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l’aliquota dei 3 milioni.
L’IVA è ammissibile in base a quanto previsto dall’art. 64 del Reg. (UE) 2021/1060.